Giurisprudenza e Prassi

OMESSA ALLEGAZIONE DEL RAPPORTO SULLA PARITÀ DI GENERE: SOCCORSO ISTRUTTORIO NECESSARIO SE IL DOCUMENTO ERA STATO REDATTO E TRASMESSO ALLE RSA (101.1.B)

TAR LAZIO RM SENTENZA 2026

In tema di appalti pubblici, l'omessa produzione del rapporto biennale sulla situazione del personale, previsto dall'art. 46 del D.Lgs. n. 198/2006, costituisce una carenza documentale sanabile mediante soccorso istruttorio e non una causa di esclusione automatica immediata, purché il requisito sostanziale preesista alla scadenza del bando.

"Al riguardo, l’art. 101, comma 1, lett. b), D. Lgs. 36/2023 ha stabilito che è possibile avvalersi del c.d. soccorso istruttorio c.d. “sanante” al fine di “sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione, del documento di gara unico europeo e di ogni altro documento richiesto dalla stazione appaltante per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica”.

In argomento, il C.d.S., con la sentenza n. 202/2026, ha sancito la doverosità, in capo alla stazione appaltante, dell’attivazione del soccorso istruttorio in relazione al rapporto sulla parità di genere. E ciò in quanto “l’obbligo di tal fatta costituisce sì requisito sostanziale della gara, ma l’omessa allegazione del documento in sede di gara non equivale automaticamente alla sua assenza, se l’operatore economico dimostra tale rapporto era stato regolarmente redatto e trasmesso prima della scadenza dei termini di presentazione delle offerte”.

In altre parole, il soccorso istruttorio sanante mira, nel caso di specie, a evitare, in omaggio al principio del favor partecipationis, esclusioni di carattere formale, in quanto diretto a sollecitare la produzione successiva di un documento non tempestivamente prodotto in corso di gara, ma comunque in possesso dell’operatore economico, in data antecedente alla valutazione delle offerte e comunque non afferente a esse."

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DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO: Modello di autodichiarazione standardizzato a livello europeo, attraverso il quale l'operatore economico dichiara il possesso dei requisiti di partecipazione. (Riferimento: Art. 91)