RITARDO DELLA PA NEL PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO DELL'APPALTO: NON E' GIUSTIFICATO DAI MANCATI O TARDIVI FONDI DA PARTE DELL'ENTE FINANZIATORE
In tema di appalti pubblici, la prova dell'adempimento dell'obbligazione pecuniaria da parte dell'Ente Pubblico non può essere fornita con la mera esibizione del mandato di pagamento, costituendo quest'ultimo un ordine interno non idoneo a dimostrare l'effettiva disponibilità della somma in capo al creditore. Inoltre, ai sensi del D.Lgs. 231/2002, gli interessi moratori decorrono automaticamente alla scadenza del termine per il pagamento, senza necessità di messa in mora, restando irrilevante il ritardo nell'erogazione del finanziamento regionale promesso all'ente committente.
"il mandato di pagamento emesso dalla Pubblica amministrazione non costituisce di per sé prova dell’avvenuto pagamento, trattandosi di atto interno e unilaterale dell’ente debitore [...] non prova, da solo, né la messa a disposizione della somma, né l’effettiva riscossione da parte del creditore (cfr. Cass. civ. n. 29776/2020)".
"il rapporto di finanziamento tra ente appaltante e soggetto terzo non incide sugli obblighi di pagamento nei confronti dell’appaltatore, il quale rimane estraneo a tale rapporto (cfr. Cass. n. 22580 del 2014)".
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