Giurisprudenza e Prassi
RISARCIMENTO PER EQUIVALENTE IN OTTEMPERANZA PER IMPOSSIBILITÀ DI SUBENTRO NEL CONTRATTO (1.2)
CONS. STATO Sentenza
2024
In sede di ottemperanza, il risarcimento del danno per equivalente è dovuto qualora la stazione appaltante, violando l'obbligo di conformarsi al giudicato o agendo con imprudenza procedurale (come l'accelerazione forzata dell'esecuzione pendente il giudizio di merito), renda impossibile il subentro dell'avente diritto nel contratto di appalto, vanificando l'interesse dell'operatore economico a eseguire l'opera.
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