Giurisprudenza e Prassi

INAMMISSIBILE IL MANCATO PAGAMENTO PER CARENZA DI FONDI DOPO DECRETO INGIUNTIVO NON OPPOSTO

TAR PUGLIA Sentenza 2025

Il decreto ingiuntivo divenuto definitivo per mancata opposizione è equiparato alla sentenza passata in giudicato ed è suscettibile di esecuzione tramite giudizio di ottemperanza ex art. 112 c.p.a. In tale sede, non possono essere addotte dall'amministrazione debitrice cause giustificative del ritardo legate alla mancanza di finanziamenti o alla contabilità dell'ente, trattandosi di eccezioni di merito che avrebbero dovuto essere proposte esclusivamente nel giudizio di opposizione al titolo monitorio.

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