APPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 1194 C.C. AI DEBITI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E OPPONIBILITÀ DELLA CESSIONE (117.3)
In sede di giudizio di ottemperanza, l'Amministrazione debitrice è tenuta a rispettare l'ordine di imputazione dei pagamenti di cui all'art. 1194 c.c., non potendo imputare le somme al capitale senza il consenso del creditore, anche per debiti derivanti da obbligazioni pubbliche. Le cessioni di credito derivanti da contratti pubblici, regolate dal D.Lgs. 163/2006, diventano opponibili alla Stazione Appaltante qualora non siano rifiutate entro 45 giorni dalla notifica, rendendo inefficaci i pagamenti effettuati al cedente oltre tale termine.
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