Giurisprudenza e Prassi
AMMISSIBILE L'OTTEMPERANZA AL LODO ARBITRALE NONOSTANTE IL PIANO DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO (243-BIS.4)
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza
2024
In tema di riequilibrio finanziario pluriennale degli enti locali, la sospensione delle procedure esecutive ha carattere temporaneo e strumentale alla fase di approvazione del piano; una volta che il piano è stato approvato dalla Corte dei Conti, la sospensione cessa e il creditore può legittimamente esperire il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione di un lodo arbitrale definitivo, senza che il giudice possa però ordinare l'inserimento del credito tra i debiti fuori bilancio già contemplati nel piano.
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