IL GIUDICATO CHE ANNULLA L'AGGIUDICAZIONE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE IMPONE LA RIVALUTAZIONE (114.4)
In sede di ottemperanza al giudicato di annullamento per carenza motivazionale, l'amministrazione non incorre in violazione o elusione qualora, riesaminando il materiale istruttorio, giunga alla medesima determinazione numerica dei punteggi, purché fornisca una motivazione specifica e analitica idonea a rendere comprensibile l'esercizio della propria discrezionalità tecnica. L'identità del punteggio rispetto a quello annullato non è indice di elusione se supportata da un rinnovato percorso decisorio che affronti puntualmente le criticità rilevate in sede giurisdizionale.
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