LEGITTIMATA L'OPPOSIZIONE DI TERZO DELL'AGGIUDICATARIO PROVVISORIO E ILLEGITTIMA LA PROROGA COVID DELLE CONCESSIONI (108.1)
L'aggiudicatario provvisorio, pur non essendo controinteressato necessario nel giudizio di primo grado volto all'annullamento del bando, è legittimato a proporre opposizione di terzo ordinaria ai sensi dell'art. 108, comma 1, c.p.a., in quanto titolare di una posizione giuridica autonoma e incompatibile con l'annullamento della procedura selettiva. In materia di concessioni demaniali marittime, deve escludersi l'applicabilità della proroga di efficacia dei titoli in scadenza prevista dalla normativa emergenziale COVID-19, stante l'assenza di un nesso causale tra l'emergenza sanitaria e la gestione del demanio marittimo, nonché il contrasto con i principi di concorrenza.
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