Giurisprudenza e Prassi

FORO COMPETENTE PER RECUPERO CREDITI DI UN APPALTO PUBBLICO: NELLE OBBLIGAZIONI PECUNIARIE DELLA P.A. IL LUOGO DELL'ADEMPIMENTO È DETERMINATO DALLE NORME DI CONTABILITÀ PUBBLICA

TRIBUNALE DI SALERNO SENTENZA 2026

In tema di opposizione a decreto ingiuntivo per crediti derivanti da appalti pubblici, sussiste l'incompetenza territoriale del Giudice del domicilio del creditore in favore del foro in cui ha sede la tesoreria dell'ente pubblico debitore. Tale deroga alla regola generale dell'art. 1182 c.c. discende dalla necessità di seguire le norme di contabilità pubblica che individuano nella sede della tesoreria l'unico luogo deputato all'esecuzione del pagamento.

"[...] va rilevato che nelle controversie relative a debiti pecuniari delle pubbliche amministrazioni il luogo del pagamento e, di conseguenza il “forum destinatae solutionis” si determinano in deroga alla regola di cui all’art. 1182 cod. civ. e alla portabilità dei debiti pecuniari, in applicazione alle norme di contabilità pubblica e quindi, con riguardo non già al luogo di domicilio del creditore ma, alla sede della tesoreria deputata al pagamento ( Corte di Cassazione Sez. III sentenza num. 3707/2002).

[...] Con l’ordinanza n. 21817 del 2024 relativa appunto alla competenza territoriale nelle obbligazioni pecuniarie verso la Pubblica Amministrazione la Corte di Cassazione ha confermato il proprio orientamento in materia ed ha fornito importanti chiarimenti in materia. In particolare, la Corte ha stabilito che il criterio di individuazione del foro non può essere applicato secondo l'articolo 1182 del Codice Civile, ma deve seguire le norme di contabilità pubblica.

[...] La Corte ha confermato dunque la rilevanza dell’individuazione della sede della Tesoreria Provinciale dell’Ente debitore, in quanto unico soggetto cui spetta di eseguire il pagamento per conto di quest’ultimo e ciò, indipendentemente dai fori alternativi previsti dagli artt. 178, 196 e 20 del Codice Civile."

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati

CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)