Giurisprudenza e Prassi

CONTRATTO DI APPALTO CON CLAUSOLA PER IL FORO CONVENZIONALE ESCLUSIVO PER TUTTE LE CONTROVERSIE DERIVANTI DALL'ESECUZIONE: HA PORTATA ONNICOMPRENSIVA

TRIBUNALE DI LAGONEGRO SENTENZA 2026

In tema di appalti pubblici, la clausola contrattuale che individua un foro convenzionale come "esclusivo" per le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto determina l'incompetenza territoriale del giudice adito in via monitoria dall'appaltatore per il recupero di crediti pecuniari. La locuzione "esecuzione del contratto" comprende infatti non solo le prestazioni tecniche, ma anche l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie della stazione appaltante e i relativi accessori.

"Esaminando [...] il dettato [...] del contratto di appalto si legge che: “Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione dell’appalto sono devolute al Giudice Ordinario. Foro esclusivo è quello di Roma”.

Anche il pagamento, pertanto, rientra nel novero della clausola sopra richiamata, in quanto la stessa lascia intendere che l'intero contenzioso scaturente dai rapporti negoziali tra le parti deve essere devoluto al Tribunale romano (ex multis, Trib. Vicenza, 18/01/2021, n. 80).

Si sottolinea che il buon esito del collaudo di un'opera pubblica, invocato dalla opposta, non preclude al committente di contestare all'appaltatore l'eventuale ritardo nell'esecuzione dei lavori, elemento presente e non contestato tra le parti, giacché la conclusione degli stessi oltre i termini pattuiti non è questione tecnico-contabile rientrante nell'ambito del collaudo integrando, invero, una fattispecie di inadempimento contrattuale ex artt. 1453 e ss. c.c., vertendosi, pertanto, nell’ambito della esecuzione dell’appalto (ex multis, Cass., 25/01/2022, n. 2075).

L'avvenuto collaudo non può ingenerare alcun affidamento in capo all'appaltatore dal momento che non si tratta di atto proveniente dalla P.A., bensì da un organo indipendente, mentre solo l'approvazione del committente determina il consolidamento delle obbligazioni a carico di quest'ultimo.

La giurisprudenza di legittimità ritiene, poi, che anche il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, relativo a pagamento derivante da contratto di appalto, vada ricompreso tra le controversie rientranti nell’ambito dell’esecuzione del contratto, soprattutto quando la clausola contrattuale veda la presenza della locuzione “Per la definizione delle controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto” o altra equivalente (ex multis, Cass., 10/07/2013, n. 17073).

Infine, va sottolineato che la domanda di pagamento anche degli interessi moratori a seguito del dedotto ritardo nel versamento del corrispettivo, attiene alla fase esecutiva del rapporto d’appalto (ex multis, Trib. Bari, 11/01/2007, n. 51).

Alla luce delle considerazioni che precedono, va ulteriormente sottolineato che dal dettato contrattuale si evince con chiarezza la volontà delle parti, nel senso che il foro convenzionale (Roma) è voluto come esclusivo “per tutte le controversie derivanti dall’esecuzione dell’appalto” (art. [...] contratto di appalto)."

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