Giurisprudenza e Prassi
LE UNIVERSITÀ POSSONO LEGITTIMAMENTE RENDERE SERVIZI DI SUPPORTO ALLA PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI DI GARA (10.1)
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza
2024
La nozione di operatore economico include qualunque ente, come le università pubbliche, che offra servizi sul mercato. Le prestazioni di supporto alla stazione appaltante per la predisposizione della lex specialis non integrano attività di progettazione riservata agli iscritti agli albi professionali, collocandosi in una fase preparatoria antecedente al design tecnico dell'opera o del servizio.
Argomenti:
Condividi questo contenuto:
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui

