Giurisprudenza e Prassi

DIFFERENZA TRA CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE E IMPROCEDIBILITÀ DEL RICORSO (35.1)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2026

La cessazione della materia del contendere presuppone l'integrale soddisfazione dell'interesse sostanziale azionato mediante un provvedimento che definisce il merito della pretesa; al contrario, la sopravvenuta carenza di interesse consegue al verificarsi di una situazione di fatto o diritto nuova tale da rendere certa l'inutilità della pronuncia giurisdizionale sul piano dell'utilità pratica per il ricorrente.

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