Giurisprudenza e Prassi
Omissione oneri sicurezza aziendale e inapplicabilità del soccorso istruttorio
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA Sentenza
2026
Il principio di autoresponsabilità impone a ciascun concorrente di sopportare le conseguenze di errori commessi nella redazione dell'offerta economica; pertanto, l'inosservanza dell'obbligo di indicazione degli oneri di sicurezza aziendali (oneri interni), previsto dall'art. 108, comma 9, del D.Lgs. 36/2023 a pena di esclusione, preclude l'attivazione del soccorso istruttorio, non potendo i principi di risultato e fiducia sovvertire le regole cogenti di svolgimento della gara.
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