OBBLIGATORIA L'INDICAZIONE DEGLI ONERI DI SICUREZZA AZIENDALI ANCHE PER I SERVIZI SOFTWARE (108.9)
In materia di appalti pubblici, l'obbligo di indicazione degli oneri di sicurezza aziendali nell'offerta economica viene meno solo in presenza di forniture senza posa in opera o servizi di natura prettamente intellettuale, intesi come prestazioni che richiedono lo svolgimento di attività professionali personali senza attività materiali ripetitive o standardizzate; qualora il servizio preveda installazione e manutenzione software, la stazione appaltante legittimamente impone il rispetto degli oneri di sicurezza interferenziali indicati nella lex specialis.
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