Giurisprudenza e Prassi

IMMODIFICABILITÀ DEGLI ONERI DI SICUREZZA AZIENDALI E DIVIETO DI INTEGRAZIONE POSTUMA (108.9)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA Sentenza 2024

È legittima l'esclusione dell'operatore economico che indichi oneri di sicurezza aziendali palesemente incongrui, essendo preclusa in sede di verifica dell'anomalia qualsiasi integrazione postuma che comporti la riallocazione di costi dalle spese generali alla specifica voce di sicurezza. Tale divieto di modifica tutela la trasparenza e la par condicio, garantendo la sostenibilità certa degli oneri necessari alla protezione dei lavoratori sin dal momento della presentazione dell'offerta.

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