Giurisprudenza e Prassi

ESCLUSIONE PER ILLEGITTIMA SOTTOSTIMA DEGLI ONERI DI SICUREZZA DA INTERFERENZA (110)

TAR SICILIA CT SENTENZA 2025

In materia di appalti pubblici, sussiste una netta distinzione tra gli oneri di sicurezza aziendali (inclusi nell'offerta e soggetti a ribasso) e gli oneri per la sicurezza da interferenza (quantificati dalla Stazione Appaltante nel DUVRI e non soggetti a ribasso). Pertanto, "gli oneri della sicurezza, sia nel comparto dei lavori che in quelli dei servizi e delle forniture, vanno distinti tra oneri non soggetti a ribasso finalizzati all'eliminazione dei rischi da interferenze (adeguatamente quantificati dalla stazione appaltante nel DUVRI) ed oneri inclusi nell'offerta, ed aperti quindi al confronto concorrenziale, concernenti i costi specifici connessi con l'attività delle imprese, da indicarsi a cura delle stesse nelle offerte rispettive" (Cons. Stato, Sez. III, Sentenza, 03/10/2011, n. 5421). Ne consegue la legittimità del giudizio di incongruità dell'offerta che non rispetti gli oneri non ribassabili previsti dalla lex specialis.

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