ESCLUSIONE PER ILLEGITTIMA SOTTOSTIMA DEGLI ONERI DI SICUREZZA DA INTERFERENZA (110)
In materia di appalti pubblici, sussiste una netta distinzione tra gli oneri di sicurezza aziendali (inclusi nell'offerta e soggetti a ribasso) e gli oneri per la sicurezza da interferenza (quantificati dalla Stazione Appaltante nel DUVRI e non soggetti a ribasso). Pertanto, "gli oneri della sicurezza, sia nel comparto dei lavori che in quelli dei servizi e delle forniture, vanno distinti tra oneri non soggetti a ribasso finalizzati all'eliminazione dei rischi da interferenze (adeguatamente quantificati dalla stazione appaltante nel DUVRI) ed oneri inclusi nell'offerta, ed aperti quindi al confronto concorrenziale, concernenti i costi specifici connessi con l'attività delle imprese, da indicarsi a cura delle stesse nelle offerte rispettive" (Cons. Stato, Sez. III, Sentenza, 03/10/2011, n. 5421). Ne consegue la legittimità del giudizio di incongruità dell'offerta che non rispetti gli oneri non ribassabili previsti dalla lex specialis.
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