LEGITTIMA L'ESCLUSIONE PER MANCANZA DI OMOLOGAZIONE TECNICA POSTA COME REQUISITO MINIMO (10.1)
È legittima l'esclusione dalla gara del concorrente che offra prodotti privi della specifica omologazione tecnica richiesta dalla lex specialis come requisito minimo, in quanto tale carenza determina la difformità dell'offerta rispetto all'essenza della prestazione richiesta. La certificazione di conformità rilasciata da un organismo terzo non può ritenersi equivalente all'omologazione tecnica integrale se non dimostra il superamento dell'intero iter istruttorio e di monitoraggio previsto dalle norme di settore per garantire la sicurezza del sistema ferroviario.
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