OFFERTA TECNICA - ESCLUSIONE IN CASO DI DIFFORMITA' RISPETTO AL PROGETTO A BASE DI GARA
Nelle gare pubbliche le difformità essenziali nell’offerta tecnica, che rivelano l’inadeguatezza del progetto proposto dall’impresa offerente rispetto a quello posto a base di gara, legittimano l’esclusione dell’impresa dalla gara e non già la mera penalizzazione dell’offerta nella valutazione del punteggio da assegnare, perché determinano la mancanza di un elemento essenziale per la formazione dell’accordo necessario per la stipula del contratto (così ex multis Cons. Stato, 8 gennaio 2021, n. 295; III, 10 luglio 2020, n. 4450; III, 26 gennaio 2019, n. 565 Cons. Stato, Sez. V, 5 maggio 2016, n. 1809; nello stesso senso, Sez. III, 21 ottobre 2015, n. 4804, e 1° luglio 2015, n. 3275; Sez. V, 17 febbraio 2016, n. 633, e 23 settembre 2015, n. 4460).
L’esclusione dell’impresa dalla procedura selettiva consegue, infatti, al mero riscontro delle carenze o delle difformità dell’offerta rispetto alle specifiche tecniche richieste dalla lex specialis di gara che rivestano valore essenziale per l’Amministrazione, rivelando l’inadeguatezza sostanziale del progetto proposto rispetto alle esigenze manifestate da quest’ultima negli atti di gara.
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