Giurisprudenza e Prassi

OFFERTA TECNICA - CERTIFICAZIONI O.E. - ASSENZA - SOCCORSO ISTRUTTORIO

TAR LAZIO SENTENZA 2024

Quanto alla pretesa sottovalutazione delle certificazioni prodotte da OMISSIS, premesso che il disciplinare non premiava il dato quantitativo in sé considerato, ma la riferibilità delle stesse alle specifiche tipologie indicate ai fini dell’attribuzione del punteggio tabellare (oltre all’eventuale valutazione di una ulteriore tipologia, comunque attinente all’oggetto dell’appalto, ai fini dell’attribuzione del punteggio discrezionale), occorre rilevare l’assoluta genericità del certificato depositato dalla ricorrente e relativo a “automazione dei sistemi di controllo del fumo”, dal quale emergono solo il nominativo del dipendente, il nome dell’ente certificatore e la data di rilascio.

Con riferimento all’incompletezza della detta certificazione, trattandosi di documentazione concernente l’offerta tecnica, non era attivabile il soccorso istruttorio, né, tantomeno, era configurabile un onere di indagine della stazione appaltante sul sito internet del certificatore (sul principio per cui “In sede di gara pubblica la carenza dell'offerta economica e tecnica non può essere in alcun modo sanata attraverso il soccorso istruttorio che, ai sensi dell'art. 83 comma 9 d.lg. n. 50 del 2016 è consentito per porre rimedio alle carenze e irregolarità delle dichiarazioni e dei documenti dei concorrenti mentre è escluso per sanare carenze strutturali dell'offerta tecnica, giacché esse riflettono una carenza essenziale dell'offerta, tale da determinarne incertezza assoluta o indeterminatezza del suo contenuto.”, cfr., da ultimo Consiglio di Stato sez. IV, 1° marzo 2024, n. 2042).

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)