Giurisprudenza e Prassi
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LA DISPONIBILITÀ DEL PERSONALE COSTITUISCE REQUISITO DI ESECUZIONE E NON DI PARTECIPAZIONE (113.2)
CONSIGLIO DI STATO Sentenza
2026
In assenza di una specifica prescrizione della legge di gara che ne anticipi il possesso alla fase di ammissione, la disponibilità del personale indicato nell'offerta tecnica deve essere intesa come requisito di esecuzione del contratto e non di partecipazione, rilevando esclusivamente quale parametro per la verifica del corretto adempimento delle obbligazioni assunte dall'aggiudicatario nella fase esecutiva.
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