INSINDACABILE LA DISCREZIONALITÀ TECNICA DELLA COMMISSIONE SALVO MANIFESTA ILLOGICITÀ O TRAVISAMENTO DEI FATTI
Nelle procedure ad evidenza pubblica, l'apprezzamento della commissione giudicatrice in merito alla rispondenza dell'offerta tecnica ai parametri quantitativi e qualitativi previsti dal disciplinare rientra nella sfera di discrezionalità tecnica riservata all'organo valutatore. Tale sindacato non può essere surrogato da una diversa valutazione di merito prospettata dall'operatore economico concorrente, qualora l'iter logico-giuridico e metodologico seguito dalla stazione appaltante risulti congruo, uniforme per tutti i concorrenti e immune da manifesta irrazionalità, illogicità o palese travisamento dei fatti.
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