ILLEGITTIMO L'USO DI CRITERI TECNICI TABELLARI CHE NEUTRALIZZANO IL CONFRONTO QUALITATIVO NELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA (108.4)
È illegittima la procedura di gara aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa qualora la stazione appaltante, attraverso criteri di valutazione dell'offerta tecnica puramente tabellari applicati a profili discrezionali, neutralizzi di fatto il confronto tecnico. Tale modus operandi contrasta con l'art. 108, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, che impone di valorizzare gli elementi qualitativi per assicurare l'effettiva individuazione della migliore offerta sotto il profilo del rapporto qualità/prezzo, specialmente in riferimento a prestazioni di natura intellettuale.
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