OEPV: MERA FACOLTA' PREVEDERE SUB CRITERI O SUB PESI PER LA VALUTAZIONE DELL'OFFERTA (108.7)
In tema di offerta economicamente più vantaggiosa, l'art. 108, comma 7, del d.lgs. 36/2023 stabilisce una facoltà e non un obbligo per la stazione appaltante di prevedere sub-criteri e sub-pesi. Qualora la legge di gara richieda di declinare l’offerta tecnica secondo una serie di obiettivi omogenei e coerenti con il criterio generale, affidando alla Commissione un giudizio complessivo sulla relazione prodotta, tali elementi non assumono natura di sub-criteri autonomi e non necessitano di una ponderazione separata.
“Il legislatore ribadisce la facoltà e non l'obbligo in capo alla stazione appaltante di inserire anche dei sub criteri di valutazione, che, laddove previsti, a questi vada necessariamente attribuito uno specifico peso ponderale”; “la stazione appaltante non abbia voluto esercitare la facoltà di inserire, ex art. 108, CO. 7, sub criteri nella lex specialis: si è invece chiaramente affidato alla Commissione di gara di effettuare una valutazione complessiva delle relazioni illustrative”.
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