Giurisprudenza e Prassi

NON E' CONFIGURABILE UN DIVIETO ASSOLUTO DI COMMISTIONE TRA CRITERI SOGGETTIVI ED ELEMENTI OGGETTIVI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE (108)

ANAC PARERE 2025

Per costante orientamento della giurisprudenza, nell'ambito delle procedure di affidamento da aggiudicarsi col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la scelta dei criteri di valutazione delle offerte operata dalla stazione appaltante, ivi compreso il peso da attribuire a singoli elementi, specificamente indicati nella lex specialis, è espressione dell'ampia discrezionalità attribuitale dalla legge per meglio perseguire l'interesse pubblico, come tale sindacabile in sede di legittimità solo allorché sia manifestamente illogica, abnorme ed irragionevole e i criteri non siano trasparenti ed intellegibili (cfr. Cons. Stato, sez. V, 22 luglio 2021, n.

5513; Id., 13 novembre 2019, n. 7805; Id. sez. V, 30 aprile 2018, n. 2602; sul sindacato della discrezionalità tecnica cfr., ex multis, Delibere ANAC 26 marzo

2025, n. 117; n. 392 del 29 aprile 2020; n. 687 del 18 luglio 2018).

Sulla base delle previsioni dell'art. 108 del D.lgs. n. 36/2023, tenuto anche conto dell'art. 67 della direttiva 2014/24/UE (che contempla tra i possibili criteri di valutazione dell'o.e.p.v., anche taluni di natura soggettiva, come l"organizzazione, qualifiche ed esperienza del personale incaricato di eseguire l'appalto"), "possono essere previsti nel bando di gara, elementi di valutazione dell'offerta tecnica di tipo soggettivo, qualora gli stessi consentano di apprezzare meglio il contenuto e l'affidabilità della stessa, purché il punteggio attribuito a tali criteri non incida in maniera rilevante sulla determinazione del punteggio complessivo dell'offerta medesima" (Delibera ANAC n. 219 del 23 aprile 2024, AG 2/2024).

Anche il Consiglio di Stato ha evidenziato che, nell'ambito della propria discrezionalità tecnica, la stazione appaltante può attribuire valore premiale anche a requisiti soggettivi dell'operatore economico, idonei a "illuminare" sulla qualità e affidabilità dell'offerta, non essendo configurabile, in termini generali, un divieto assoluto di commistione tra criteri soggettivi di partecipazione ed elementi oggettivi di valutazione delle offerte. Ciò è possibile alla duplice condizione che: i)vengano valorizzati aspetti dell'attività di impresa che possono effettivamente "illuminare" la qualità dell'offerta; ii) lo specifico punteggio assegnato, ai fini dell'aggiudicazione, per attività analoghe a quella dell'appalto, non incida in maniera rilevante sulla determinazione del punteggio complessivo (cfr. Cons. Stato, sez. V, 20 dicembre 2024, n. 10256; Id., 17 febbraio 2022, n. 1186; Id., 20 giugno 2019, n. 4198; TAR Lazio, Roma, sez. III, 15 luglio 2024, n. 14366; Atto del Presidente ANAC del 26 luglio 2023, n. 1332; Delibera ANAC n. 426 del 2 maggio 2018, nonché recentemente Delibera ANAC n. 317 del 30 luglio 2025).

Nel caso in esame, la scelta della SA di premiare l'esperienza maturata dai concorrenti nella progettazione esecutiva e/o nella realizzazione di lavori analoghi a quelli oggetto di affidamento appare rispettosa della duplice condizione fissata dalla giurisprudenza e dai precedenti ANAC sopra richiamati.

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ANAC: L'autorità amministrativa indipendente cui sono attribuite la vigilanza e il controllo sui contratti pubblici al fine di prevenire e contrastare illegalità e corruzione. (Riferimento: Art. 222)
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