Giurisprudenza e Prassi
INAMMISSIBILE IL RICORSO CHE NON CONTESTA TUTTI I PROFILI DI ANOMALIA DETERMINANTI L'OFFERTA IN PERDITA (110.1)
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA Sentenza
2025
È inammissibile per carenza di interesse il ricorso contro il giudizio di anomalia che si limiti a contestare solo alcune delle voci di costo ritenute incongrue dalla stazione appaltante, qualora i residui profili non impugnati siano da soli sufficienti a mantenere l'offerta in perdita economica. Il ricorrente non può limitarsi a un rinvio generico alle giustificazioni fornite in fase di gara, ma deve formulare motivi specifici contro le valutazioni finali espresse dall'amministrazione nella relazione di verifica dell'anomalia.
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