OBBLIGO DI SCELTA TRA ACQUISIZIONE SANANTE E RESTITUZIONE DEL FONDO OCCUPATO
In caso di occupazione illegittima di un fondo per fini di pubblica utilità, sussiste in capo all'Amministrazione l'obbligo di provvedere ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 sull'istanza del privato volta a sollecitare l'esercizio del potere di acquisizione sanante. Il giudice amministrativo non può sostituirsi alla Pubblica Amministrazione nella valutazione discrezionale circa la funzionalità del bene all'interesse pubblico attuale, dovendo limitarsi ad ordinare l'emanazione di un provvedimento espresso che opti tra l'acquisizione non retroattiva della proprietà o la restituzione del fondo previa rimessione in pristino.
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