Distinzione tra donazione e cessione volontaria gratuita nelle opere pubbliche
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LE MARCHE Sentenza
2026
Il negozio con cui il privato si impegna a cedere gratuitamente aree per la realizzazione di opere di urbanizzazione non è qualificabile come donazione soggetta al requisito della spontaneità, bensì come cessione volontaria a titolo gratuito nell'ambito di un procedimento espropriativo; tale atto, avendo causa pubblicistica e consensuale, costituisce un titolo legittimante che esclude la configurabilità di un'occupazione illegittima e il conseguente diritto al risarcimento del danno.
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)