NULLA OSTA ENTE STRADALE PER PUBBLICITÀ SU PONTI FERROVIARI
Ai sensi dell'art. 23, comma 5, del d.lgs. n. 285/1992, la collocazione di mezzi pubblicitari su infrastrutture ferroviarie visibili dalla sede stradale è subordinata al nulla osta dell'ente proprietario della strada interessata dalla visibilità dell'impianto. Tale provvedimento ha natura tecnica e funzione cautelare, finalizzata a prevenire rischi, anche solo potenziali, per la sicurezza della circolazione derivanti dalla distrazione visiva degli utenti della strada, prevalendo tale interesse pubblico sulla libertà di iniziativa economica dell'operatore pubblicitario.
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui

