INAMMISSIBILE IL RICORSO PER ACCESSO AGLI ATTI SE MANCA LA NOTIFICA AL CONTROINTERESSATO
È inammissibile il ricorso proposto avverso il diniego di accesso agli atti qualora il ricorrente ometta di notificare l'atto introduttivo del giudizio ad almeno uno dei controinteressati, ai sensi dell'art. 116, comma 1, del c.p.a. La qualità di controinteressato deve essere riconosciuta al soggetto (nella specie, l'operatore economico precedente affidatario) a cui si riferisce la documentazione relativa a un contenzioso pendente con l'amministrazione, in quanto l'ostensione di atti processuali e sostanziali riguardanti il pregresso rapporto negoziale può ledere la sua sfera di riservatezza.
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