Giurisprudenza e Prassi
INAMMISSIBILE IL RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI NOTIFICATO ALLA PARTE ANZICHÉ AL DOMICILIO ELETTO (43.2)
TAR ABRUZZO Decreto
2024
Ai sensi dell'art. 43, comma 2, CPA, i motivi aggiunti devono essere notificati alle parti già costituite nel domicilio eletto presso il rispettivo difensore; la notifica effettuata presso la sede legale della società controinteressata già presente in giudizio è affetta da una causa di inammissibilità per irritualità della notificazione, che preclude l'esame del merito e giustifica la revoca di eventuali misure cautelari precedentemente adottate.
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