INTERPRETAZIONE LETTERALE DELLA LEX SPECIALIS E ONERE PROBATORIO DEGLI OBBLIGHI DI ASSUNZIONE DI SOGGETTI DISABILI (94.5.B)
In tema di interpretazione della lex specialis di gara, l'applicazione del criterio ermeneutico letterale e sistematico impedisce di considerare tamquam non esset una previsione che richiede, a pena di esclusione, l'indicazione di specifici dati tecnici dei mezzi offerti, anche se collegata grammaticalmente da congiunzioni a proposizioni parentetiche accessorie; la mancata indicazione di tali elementi essenziali nell'offerta tecnica non è sanabile tramite soccorso istruttorio.
Sotto altro profilo, ai fini della verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, "trattasi di mera affermazione – tra l’altro di parte – e non certamente una prova" la sola relazione del consulente del lavoro attestante la non soggezione agli obblighi della L. 68/99; "occorreva invece dimostrare con altri mezzi (visura camerale; comunicazioni all’Inps) il non assoggettamento dell’aggiudicataria alla normativa sul lavoro dei disabili", pena l'esclusione dalla procedura ex art. 94, co. 5, lett. b), d.lgs. n. 36/2023.
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