RISCHIO DI PERDITA DI FINANZIAMENTI EUROPEI: NON GIUSTIFICA UNA DISCIPLINA NAZIONALE CHE IMPONGA AL GIUDICE DI REVOCARE PROVVISORIAMENTE L'EFFETTO SOSPENSIVO DI UN RICORSO
È in contrasto con il diritto dell'Unione Europea la normativa nazionale che, al fine di garantire la celerità procedurale e scongiurare la perdita di fondi europei, obbliga il giudice cautelare a revocare provvisoriamente la sospensione automatica dell'aggiudicazione impugnata su mera istanza dell'Amministrazione, privando l'offerente escluso del contraddittorio e sottraendo all'organo giudicante il potere di bilanciare adeguatamente gli interessi in conflitto.
"L’articolo 2, paragrafi da 3 a 5, della direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che:
esso osta a una normativa nazionale che, in nome di un obiettivo di interesse generale di celerità delle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici, finalizzato ad evitare la perdita del beneficio di finanziamenti mediante fondi europei, impone al giudice nazionale, su richiesta dell’amministrazione aggiudicatrice, di revocare provvisoriamente l’effetto sospensivo automatico di un ricorso avverso la decisione di quest’ultima di aggiudicare un appalto pubblico, senza sentire previamente l’offerente escluso che ha proposto tale ricorso e senza poter ponderare, nel merito, tutti gli interessi in gioco."
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui

