DISCREZIONALITÀ E NATURA FIDUCIARIA DELLE NOMINE IN PARTECIPATE ESCLUDONO IL RISARCIMENTO DEL DANNO
In tema di designazioni negli organi sociali di società partecipate, non è configurabile un diritto al risarcimento del danno da mancata nomina in capo al soggetto inserito in una terna di idonei qualora l'amministrazione comunale eserciti legittimamente il proprio potere fiduciario privilegiando candidati che non abbiano già ricoperto ruoli apicali nel medesimo gruppo societario. La responsabilità della pubblica amministrazione presuppone la lesione di un bene della vita e il nesso di causalità secondo il canone del "più probabile che non", che deve essere escluso laddove la nomina finale dipenda da ulteriori passaggi volitivi collegiali e laddove il danneggiato non abbia esperito i rimedi di tutela annullatoria volti a mitigare il pregiudizio.
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