Giurisprudenza e Prassi

INAMMISSIBILI I MOTIVI AGGIUNTI PROPOSTI DALLA CONTROINTERESSATA PER DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE (43.1)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CALABRIA Decreto 2024

Ai sensi dell'art. 43 c.p.a., la proposizione di motivi aggiunti, finalizzati a introdurre nuove ragioni a sostegno delle domande già proposte o domande nuove purché connesse a quelle originarie, è una prerogativa processuale riservata esclusivamente al ricorrente principale e al ricorrente incidentale; ne consegue che è inammissibile l'istanza cautelare monocratica avanzata tramite motivi aggiunti da un soggetto che rivesta la sola qualità di controinteressato.

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