LEGITTIMA LA FORNITURA DI SMARTPHONE MODIFICATI COME RICEVITORI DEDICATI (59.4)
In tema di forniture sanitarie, il termine dedicato riferito a un componente hardware deve essere interpretato in senso puramente funzionale, ovvero come bene destinato all'assolvimento di un unico compito specifico richiesto dal bando, a prescindere dalla sua natura originaria di dispositivo elettronico di uso comune, qualora la stazione appaltante non abbia prescritto una specifica progettazione per uso sanitario o marcatura CE medica. È inoltre legittimo il diniego di soccorso istruttorio volto a introdurre dichiarazioni di equivalenza per studi scientifici riferiti a prodotti diversi da quelli offerti, in quanto ciò costituirebbe un'inammissibile integrazione dell'offerta tecnica.
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