MODIFICA SIGNIFICATIVA DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA: L'ENTE E' TENUTO A PROROGARE IL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE (92.2)
La ricorrente lamenta la violazione dell’art. 92, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 36/2023, il quale prevede che: “I termini di cui al comma 1”, cioè i termini per la presentazione delle domande e delle offerte “sono prorogati in misura adeguata e proporzionale: … b) se sono apportate modifiche significative ai documenti di gara;”.
Nel caso in esame, il sub-criterio di valutazione 3.5 (prima della modifica) prevedeva “l’assegnazione di numero 5 punti sul sistema di gestione, organizzazione e implementazione della pulizia quotidiana del lungomare e del tratto sino a Pietragrande incluso lo svuotamento giornaliero dei cestini esistenti e oggetto di fornitura nelle 4 mensilità estive”; a seguito della modifica il sub-criterio 3.5 ha previsto “l’assegnazione di numero 5 punti sul sistema di gestione, organizzazione e implementazione della pulizia quotidiana del Parco giochi posto al Viale Magna Grecia e della Villa Comunale lo svuotamento giornaliero dei cestini esistenti e oggetto di fornitura nelle 4 mensilità estive”.
Tale correzione costituisce una modifica significativa della documentazione di gara ai sensi dell’art. 92, comma 2, lett. b) d.lgs. n. 36/2023: non può infatti parlarsi della correzione di un errore di battitura, che avrebbe costituito una modifica non significativa, perché nel caso di specie si è avuta una integrale sostituzione nella indicazione dei luoghi la cui offerta del servizio (pulizia quotidiana) comporta l’assegnazione di un maggiore punteggio.
Poiché la modifica è significativa, la C.U.C. avrebbe dovuto prorogare i termini per la presentazione della domanda e delle offerte.
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