Giurisprudenza e Prassi

RIGETTO MISURE MONOCRATICHE PER ASSENZA DI ESTREMA GRAVITA' E URGENZA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA Decreto 2026

Ai fini dell'accoglimento dell'istanza di misure cautelari monocratiche ex art. 56 c.p.a., non è sufficiente la mera prospettazione di un danno, occorrendo la prova della sussistenza di un pregiudizio caratterizzato da estrema gravità ed urgenza, oggettivamente incompatibile con la dilazione temporale necessaria per la trattazione collegiale della domanda cautelare alla prima camera di consiglio utile.

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