Giurisprudenza e Prassi

Rigetto misure cautelari monocratiche per carenza di estrema gravità

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA Decreto 2026

Ai sensi dell'art. 56 c.p.a., la concessione di misure cautelari monocratiche è subordinata alla sussistenza di una estrema gravità ed urgenza, oggettivamente dimostrata, che non consenta la dilazione fino alla camera di consiglio; le doglianze attinenti alla sfera discrezionale dell'amministrazione, in assenza di vizi manifesti, non giustificano l'anticipazione della tutela cautelare.

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