Giurisprudenza e Prassi

Rigetto misure cautelari monocratiche per assenza di estrema urgenza

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA Decreto 2026

Ai fini della concessione delle misure cautelari monocratiche di cui all'art. 56 c.p.a., il requisito del periculum in mora richiede la presenza di circostanze ad effetti gravissimi, irreversibili e irreparabili; tale presupposto non ricorre qualora l'istanza cautelare si scontri con la necessità della stazione appaltante di affidare tempestivamente un servizio essenziale senza soluzione di continuità.

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