Giurisprudenza e Prassi
RIGETTO DELLE MISURE CAUTELARI MONOCRATICHE IN ASSENZA DI ESTREMA GRAVITA' E URGENZA (56.1)
CONS. STATO Decreto
2024
Ai fini dell'emanazione di misure cautelari monocratiche ai sensi dell'art. 56 c.p.a., non è sufficiente la mera allegazione di un danno, ma occorre provare l'effettiva esistenza di una situazione di estrema gravità che renda impossibile attendere la fissazione della prima camera di consiglio utile, dovendosi altrimenti privilegiare la sede collegiale ordinaria per la valutazione della domanda cautelare.
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