LIMITI ALLE MISURE CAUTELARI MONOCRATICHE E ALLA ULTERIORE ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCESSUALI
In sede di appello nel rito appalti, non possono essere concesse misure cautelari monocratiche qualora la complessità tecnica delle questioni, già oggetto di verificazione in primo grado, richieda un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria. L'ulteriore abbreviazione dei termini processuali rispetto al dimezzamento ordinario previsto dagli artt. 119 e 120 c.p.a. è configurabile come un'eccezione alla regola del giusto processo e può essere accordata solo in presenza di serie, gravi e comprovate esigenze, per non determinare una irragionevole strozzatura del contraddittorio.
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