Giurisprudenza e Prassi
INSUSSISTENZA DELL'ESTREMA URGENZA PER MISURE MONOCRATICHE DOPO LA STIPULA DEL CONTRATTO
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Decreto
2026
Ai fini dell'accoglimento dell'istanza di misure cautelari monocratiche, l'estrema gravità ed urgenza devono essere valutate con rigore, escludendone la configurabilità quando la pendenza del termine per la decisione collegiale sia tollerabile e non determini un danno irreversibile, specialmente in presenza di un contratto d'appalto già perfezionato tra le parti.
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