Giurisprudenza e Prassi

INSUSSISTENZA DELL'ESTREMA URGENZA CAUTELARE SE LA STAZIONE APPALTANTE DIFFERISCE LA STIPULA DEL CONTRATTO

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA Decreto 2026

In tema di contenzioso sugli appalti pubblici, l'istanza di misure cautelari monocratiche deve essere respinta qualora la stazione appaltante abbia differito la stipulazione del contratto fino all'esito della camera di consiglio, poiché tale rinvio elimina il requisito dell'estrema gravità ed urgenza richiesto dall'art. 56, comma 1, del Codice del Processo Amministrativo.

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati