Giurisprudenza e Prassi
INSUSSISTENZA DELL'ESTREMA URGENZA CAUTELARE SE LA STAZIONE APPALTANTE DIFFERISCE LA STIPULA DEL CONTRATTO
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA Decreto
2026
In tema di contenzioso sugli appalti pubblici, l'istanza di misure cautelari monocratiche deve essere respinta qualora la stazione appaltante abbia differito la stipulazione del contratto fino all'esito della camera di consiglio, poiché tale rinvio elimina il requisito dell'estrema gravità ed urgenza richiesto dall'art. 56, comma 1, del Codice del Processo Amministrativo.
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