INSUSSISTENZA DELL'ESTREMA GRAVITA' E URGENZA PER LA SOSPENSIONE MONOCRATICA DELLA NUOVA GARA
Ai fini della concessione delle misure cautelari monocratiche ai sensi dell'art. 56 c.p.a., il pregiudizio lamentato dal ricorrente, consistente nell'onere di partecipare a una nuova procedura di gara avviata dopo la revoca della precedente, non riveste i caratteri dell'estrema gravità ed urgenza se l'istanza collegiale può essere trattata prima che la nuova procedura si concluda. Inoltre, le spese sostenute per la partecipazione a una procedura di gara costituiscono un pregiudizio meramente patrimoniale e come tale ristorabile, non idoneo a giustificare l'interferenza monocratica immediata.
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