Giurisprudenza e Prassi

LE SOLUZIONI MIGLIORATIVE SONO AMMISSIBILI OVE INVESTANO SINGOLE LAVORAZIONI O ASPETTI TECNICI DI DETTAGLIO LASCIATI APERTI DAL PROGETTO A BASE DI GARA

TAR LOMBARDIA BS SENTENZA 2026

In sede di gara d'appalto, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le proposte migliorative si distinguono dalle varianti in quanto investono singoli aspetti tecnici o lavorazioni di dettaglio lasciati aperti dal progetto a base di gara, senza alterarne i caratteri essenziali, strutturali e funzionali; la valutazione della loro portata innovativa rientra nella discrezionalità tecnica della Commissione giudicatrice ed è sindacabile solo per macroscopici errori di fatto o irragionevolezza manifesta.

Con riferimento ai dati tecnici dell’offerta, sussiste un onere di chiarezza in capo al concorrente: qualora l’offerta contenga dati ambigui o calcolati in violazione di parametri prestazionali inderogabili della lex specialis, è precluso l'esperimento del soccorso istruttorio, poiché l'intervento della stazione appaltante non può tradursi in una ricostruzione ipotetica o manipolativa della volontà del firmatario.

Infine, nei raggruppamenti temporanei di professionisti, i requisiti speciali (servizi di punta) devono essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso, non essendo imposta una rigida corrispondenza tra la quota di qualificazione del singolo componente e la quota di esecuzione delle prestazioni, salvo diverse e proporzionate previsioni del disciplinare.

"Non può infatti trascurarsi come in una procedura di gara l’offerta debba contenere tutti i dati necessari al suo interno. Le lacune colmate con il soccorso istruttorio devono collocarsi entro uno schema di offerta già definito e non ambiguo. Se la Commissione giudicatrice è invece costretta a formulare delle ipotesi ricostruttive in relazione all’effettivo contenuto dell’offerta, e a sciogliere nodi interpretativi che arrivano fino alla preferenza per una o per l’altra delle affermazioni contraddittorie contenute nell’offerta (nello specifico: il consumo energetico è calcolato con il sistema HVAC spento; il sistema HVAC è in realtà acceso), il soccorso istruttorio diventa manipolatorio, e dunque inammissibile. Il rischio della scarsa chiarezza rimane a carico del concorrente, sul presupposto che lo stesso avrebbe potuto chiedere chiarimenti alla stazione appaltante prima di presentare l’offerta.

[...]

può ricordarsi come la giurisprudenza amministrativa abbia da tempo chiarito che “in sede di gara d’appalto e allorquando il sistema di selezione delle offerte sia basato sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, le soluzioni migliorative si differenziano dalle varianti perché le prime possono liberamente esplicarsi in tutti gli aspetti tecnici lasciati aperti a diverse soluzioni sulla base del progetto posto a base di gara ed oggetto di valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico, rimanendo comunque preclusa la modificabilità delle caratteristiche progettuali già stabilite dall’Amministrazione, mentre le seconde si sostanziano in modifiche del progetto dal punto di vista tipologico, strutturale e funzionale, per la cui ammissibilità è necessaria una previa manifestazione di volontà della stazione appaltante; in tale prospettiva le proposte migliorative consistono pertanto in soluzioni tecniche che, senza incidere sulla struttura, sulla funzione e sulla tipologia del progetto a base di gara, investono singole lavorazioni o singoli aspetti tecnici dell’opera, lasciati aperti a diverse soluzioni, configurandosi come integrazioni, precisazioni e migliorie che rendono il progetto meglio corrispondente alle esigenze della stazione appaltante, senza tuttavia alterare i caratteri essenziali delle prestazioni richieste.” (cfr. in termini ex multis C. Stato, Sez. V, 15 novembre 2021, n. 7602).

È stato inoltre precisato che “La valutazione della portata migliorativa o innovativa (e, dunque, della ammissibilità o meno) delle soluzioni presentate nell’offerta tecnica e il punteggio da attribuirle rientrano nell’ambito della discrezionalità tecnica della commissione di gara, insindacabile nel merito se non in presenza di macroscopici errori di fatto, illogicità o irragionevolezza manifesta” (cfr. in termini ex multis TAR Campania, Salerno, Sez. II, 25 settembre 2024, n. 1721).

[...]

Per quanto riguarda i requisiti di partecipazione, la lex specialis non impone ai RTP la perfetta corrispondenza con la quota di esecuzione dell’appalto. Al contrario, Il disciplinare di gara [...] prevede che il requisito relativo ai servizi di architettura e ingegneria sia soddisfatto con riferimento ad ogni singola categoria dal raggruppamento nel suo complesso, con l’obbligo di ciascun componente di apportare almeno una quota minima (non quantificata) del requisito. La disposizione è evidentemente diretta a favorire l’aggregazione di imprese e professionisti, evitando di introdurre barriere eccessivamente rigide, che sarebbero ingiustificate quando il raggruppamento sia in grado di offrire la garanzia implicita data dall’esperienza professionale di alcuni componenti."

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati

CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
QUALIFICAZIONE: Sistema, gestito dall'ANAC, per attestare la capacità delle stazioni appaltanti di gestire direttamente procedure di affidamento di un determinato importo, basato su requisiti di organizzazione, esperienza e competenza. (Riferimento: Art. 63 e Alleg...