ILLEGITTIMO IL PUNTEGGIO PREMIALE PER MIGLIORIE TECNICHE PRIVE DI EFFETTIVA DISPONIBILITÀ (108.4)
In tema di appalti pubblici, la distinzione tra requisiti di partecipazione e requisiti di esecuzione non consente di attribuire punteggi premiali a migliorie tecniche di cui l'operatore economico non abbia la certezza della disponibilità al momento della presentazione dell'offerta. Qualora la lex specialis richieda la descrizione dettagliata di un sistema e delle sue referenze ai fini del punteggio, la sua futura ed incerta acquisizione non può giustificare l'assegnazione di un punteggio premiale, pena la violazione del principio di trasparenza e della parità di trattamento tra i concorrenti.
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