LA MARCATURA TEMPORALE DELL'OFFERTA, RIFERITO ALL'ORA LOCALE DEL PAESE DALLA PA, DEVE AVVENIRE ENTRO IL TERMINE PERENTORIO FISSATO DALLA LEX SPECIALIS (70.4)
La marcatura temporale dell'offerta telematica costituisce l'equivalente funzionale della sigillatura della busta cartacea e deve avvenire entro il termine perentorio fissato dalla lex specialis riferito all'ora locale italiana. Il mancato rispetto dell'orario comporta l'esclusione del concorrente, senza che ciò violi il principio di tassatività, trattandosi di un onere procedurale essenziale per garantire l'immodificabilità dell'offerta.
"La marcatura temporale, assolvendo alla funzione di 'chiusura della busta', coincide con il termine per la predisposizione finale delle offerte, la cui nota perentorietà è posta a garanzia del principio di parità di trattamento e di certezza delle situazioni giuridiche soggettive [...] In omaggio al principio di autoresponsabilità dei concorrenti alle procedure ad evidenza pubblica, ciascuno di essi è tenuto a sopportare le conseguenze di comportamenti difformi dalle regole di gara" (cfr. Cons. Stato, 3 ottobre 2016, n. 4050; Cons. Stato, 18 aprile 2025, n. 3406).
Nelle gare telematiche, il termine fissato per la marcatura temporale dell'offerta deve intendersi riferito all'ora locale del Paese della stazione appaltante; l'apposizione della marcatura oltre tale orario equivale alla tardiva presentazione dell'offerta, comportando l'esclusione obbligatoria del concorrente per violazione della par condicio e del principio di autoresponsabilità.
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