ACCORDO QUADRO - MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO STRADE - INDICAZIONE DEL VALORE STIMATO DELL’APPALTO
Provincia di Vercelli: accordo quadro, ai sensi dell’art. 54, c. 3 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con un solo operatore, per l’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria, pronto intervento e servizi di manutenzione invernale sulla rete stradale provinciale, per il triennio 2019/2021 (CIG: 7653773D46; valore stimato dell’appalto: € 20.400.000, 00).Accordo quadro, ai sensi dell'art. 54, c.3 del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., con un solo operatore, per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria, pronto intervento e servizi di manutenzione invernale sulla rete stradale provinciale. Rinnovo contrattuale per il triennio 2022/2024 (CIG: 897790840E; valore stimato dell’appalto: 20.400.000, 00 €).Fascicolo UVLA 3893/2022
L'anac delibera:
- la non conformità dell’accordo quadro in oggetto al disposto dell’art. 54, comma 1, del D.lgs. 50/2016, nonché alla direttiva UE 2004/18, allegato VII A, laddove si prescrive la necessità di specificare negli atti di gara la durata dell’accordo quadro, precisando i motivi che giustificano una durata dello stesso superiore a quattro anni, oltre che al più generale divieto di rinnovo tacito dei contratti pubblici e ai principi di trasparenza, parità di trattamento e concorrenza tra operatori economici; - la non conformità dell’accordo quadro in oggetto al disposto di cui all‘art. 35, comma 4, D.lgs. 50/2016, così come precisato nel parere MIT n. 581 del 18/11/2019, nella parte in cui chiarisce che nei documenti di gara venga sempre indicato sia l’importo a base d’asta che il valore stimato complessivo dell’appalto, il quale dovrà necessariamente tenere conto di eventuali rinnovi ed opzioni, nonché al più generale principio di trasparenza, chiarezza e coerenza dei documenti di gara; - la non conformità dell’accordo quadro in oggetto all’art. 54, comma 3, D.lgs. 50/2016, nonché alla direttiva UE 2014/24, art. 33, par. 1, comma 2, dalla quale si desume che gli elementi principali della prestazione richiesta debbano essere chiaramente evincibili dagli atti di gara e contenere tutti gli elementi indispensabili per consentire agli operatori economici di formulare un’offerta consapevole, oltre che ai più generali principi di trasparenza, par condicio e concorrenza tra operatori economici;
- la non conformità dell’accordo quadro in oggetto all’art. 51 D.lgs. 50/2016 e alla Direttiva UE 2014/24, considerando n. 78, nella parte in cui si prescrive l’obbligo per le Stazioni Appaltanti di motivare adeguatamente sulla scelta discrezionale di non suddividere l’appalto in lotti.
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