Giurisprudenza e Prassi

ILLEGITTIMA L'ESTERNALIZZAZIONE NON DICHIARATA DELLA VENDITA AL BANCO PRESSO TERZI (101.1)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA Sentenza 2026

In tema di appalti di forniture, è legittima l'esclusione dell'operatore economico che, per soddisfare il requisito di disponibilità di un magazzino rivendita, presenti un accordo commerciale che deleghi interamente la gestione della vendita al banco a un terzo. Tale fattispecie non costituisce una mera prestazione ausiliaria o materiale, ma un'esternalizzazione di un segmento essenziale dell'appalto che richiede il ricorso agli istituti del subappalto o dell'avvalimento, la cui mancanza non è sanabile mediante soccorso istruttorio.

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)