Giurisprudenza e Prassi

ERRONEA DICHIARAZIONE DI SUBAPPALTO: NON COMPORTA L'ESCLUSIONE MA RILEVA IN FASE ESECUTIVA COME LIMITE ALL'AUTORIZZAZIONE (119.1)

ANAC PARERE 2026

L’Autorità rileva che il DGUE è un modello auto-dichiarativo individuale. Nel caso di partecipazione in forma aggregata (RTI), la dichiarazione di subappalto e le relative percentuali devono essere parametrate alle quote di servizio che il singolo partecipante si impegna ad eseguire. Pertanto, se la mandataria dichiara di subappaltare il 49,99% della propria quota (51% del totale) e la mandante il 49,99% della sua (49% del totale), la quota complessiva subappaltata dal raggruppamento resta entro il limite del 49,99% dell'intero contratto, rispettando l'art. 119 del Codice. In ogni caso, un'erronea dichiarazione sul subappalto non è causa di esclusione, ma rileva solo in fase esecutiva come limite all'autorizzazione.

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